La facoltà di recesso di cui all’art. 30 del d. lgs. 58/98 è configurabile unicamente in relazione all’attività di collocamento di strumenti finanziari, intesa in senso tecnico, compiuta fuori sede.
Ove il contratto quadro preveda che gli ordini vengano conferiti “di norma per iscritto ovvero con telefonata registrata”, dovendosi ritenere che le parti abbiano inteso adottare una determinata forma (art. 1352 c.c.) e presumere che la stessa sia voluta ai fini della validità del contratto o dell’atto unilaterale, l’ordine impartito diversamente (ad es. verbalmente) non può ritenersi valido.
Il rifiuto da parte del cliente di fornire complete informazioni all’intermediario non può esimere costui dall’obbligo di valutare comunque il profilo dell’investitore e l’adeguatezza dell’operazione che deve essere apprezzata alla stregua di ogni altra informazione disponibile.
In virtù delle disposizioni contenute negli artt. 21 I co. lett. b) del d. lgs. 58/98 e 28 III co. del reg. Consob 11522/98 a fronte del pesante ribasso registrato sui mercati del valore delle obbligazioni (nel caso di specie emesse dallo stato argentino), costituiva preciso obbligo dell’intermediario informare tempestivamente gli investitori in modo che essi potessero adottare le misure più opportune.
La violazione da parte dell’intermediario degli obblighi comportamentali verso i clienti determina non la nullità dei singoli contratti di investimento bensì la risoluzione per inadempimento.
A seguito della pronuncia di risoluzione (così come di quella di nullità) sorge l’obbligo delle restituzioni a carico di entrambe le parti in modo che le rispettive situazioni patrimoniali siano ripristinate: ne deriva che il credito restitutorio dei clienti non può essere ridotto considerando il valore delle obbligazioni che essi ancora detengono perché trattasi di titoli che essi non hanno nessun diritto di trattenere mentre la circostanza che di essi così come delle cedole medio tempore incassate non ne venga disposta la restituzione dipende dal fatto che non è stata formulata specifica domanda in tal senso.
Vanno ritenuti in buona fede i clienti che abbiano incassato le cedole prodotte da titoli obbligazionari acquistati in virtù di contratti di investimento dichiarati risolti per violazione degli obblighi comportamentali dell’intermediario conseguendone che essi sono tenuti alla restituzione delle stesse (da considerarsi come frutti) solo dalla data della domanda ex art. 2033 c.c. mentre il contraente inadempiente è tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme da restituire dal giorno della ricezione del denaro.
Non può riconoscersi ai risparmiatori un danno ulteriore rispetto a quello risarcito tramite il riconoscimento degli interessi legali in difetto di specifica dimostrazione che il denaro sarebbe stato investito in impieghi che avrebbero loro consentito di percepire rendimenti superiori a tale misura e, d’altra parte, i rendimenti finanziari dei primi anni 2000, caratterizzati da andamento altalenante delle borse e da bassi tassi di interesse, non autorizzano a presumere rendite nette superiori rispetto al saggio degli interessi legali.....(cliccare sul titolo del post per leggere il testo integrale della sentenza).
Ove il contratto quadro preveda che gli ordini vengano conferiti “di norma per iscritto ovvero con telefonata registrata”, dovendosi ritenere che le parti abbiano inteso adottare una determinata forma (art. 1352 c.c.) e presumere che la stessa sia voluta ai fini della validità del contratto o dell’atto unilaterale, l’ordine impartito diversamente (ad es. verbalmente) non può ritenersi valido.
Il rifiuto da parte del cliente di fornire complete informazioni all’intermediario non può esimere costui dall’obbligo di valutare comunque il profilo dell’investitore e l’adeguatezza dell’operazione che deve essere apprezzata alla stregua di ogni altra informazione disponibile.
In virtù delle disposizioni contenute negli artt. 21 I co. lett. b) del d. lgs. 58/98 e 28 III co. del reg. Consob 11522/98 a fronte del pesante ribasso registrato sui mercati del valore delle obbligazioni (nel caso di specie emesse dallo stato argentino), costituiva preciso obbligo dell’intermediario informare tempestivamente gli investitori in modo che essi potessero adottare le misure più opportune.
La violazione da parte dell’intermediario degli obblighi comportamentali verso i clienti determina non la nullità dei singoli contratti di investimento bensì la risoluzione per inadempimento.
A seguito della pronuncia di risoluzione (così come di quella di nullità) sorge l’obbligo delle restituzioni a carico di entrambe le parti in modo che le rispettive situazioni patrimoniali siano ripristinate: ne deriva che il credito restitutorio dei clienti non può essere ridotto considerando il valore delle obbligazioni che essi ancora detengono perché trattasi di titoli che essi non hanno nessun diritto di trattenere mentre la circostanza che di essi così come delle cedole medio tempore incassate non ne venga disposta la restituzione dipende dal fatto che non è stata formulata specifica domanda in tal senso.
Vanno ritenuti in buona fede i clienti che abbiano incassato le cedole prodotte da titoli obbligazionari acquistati in virtù di contratti di investimento dichiarati risolti per violazione degli obblighi comportamentali dell’intermediario conseguendone che essi sono tenuti alla restituzione delle stesse (da considerarsi come frutti) solo dalla data della domanda ex art. 2033 c.c. mentre il contraente inadempiente è tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme da restituire dal giorno della ricezione del denaro.
Non può riconoscersi ai risparmiatori un danno ulteriore rispetto a quello risarcito tramite il riconoscimento degli interessi legali in difetto di specifica dimostrazione che il denaro sarebbe stato investito in impieghi che avrebbero loro consentito di percepire rendimenti superiori a tale misura e, d’altra parte, i rendimenti finanziari dei primi anni 2000, caratterizzati da andamento altalenante delle borse e da bassi tassi di interesse, non autorizzano a presumere rendite nette superiori rispetto al saggio degli interessi legali.....(cliccare sul titolo del post per leggere il testo integrale della sentenza).