Il 14 novembre scorso sono entrate in vigore le nuove disposizioni di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari che prevedono l’istituzione di una camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob. L'organismo dovrà garantire una soluzione extragiudiziale per le controversie sorte fra risparmiatori ed investitori, che potranno anche ottenere un indennizzo da un apposito fondo di garanzia. Alla Camera di conciliazione e arbitrato è attribuita l'amministrazione dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. La procedura di conciliazione - che dovrà chiudersi entro 60 giorni - prevede che le parti possano liberamente definire il contenuto dell’accordo. I costi dovranno essere contenuti nei limiti previsti per gli organismi di conciliazione gestiti da enti pubblici; le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del tentativo di conciliazione non potranno essere utilizzate in un eventuale procedimento sanzionatorio nei confronti dell’intermediario. Le procedure arbitrali, per le quali arriverà successivamente un regolamento Consob, prevedono che l’arbitrato avrà natura rituale, ovvero si concluderà con un lodo e sarà ispirato ai criteri di rapidità, economicità ed efficienza -la Consob definisce la causa entro 40 giorni con efficacia esecutiva immediata. Il provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al giudice civile solo per la violazione di norme e principi di diritto; è prevista la corresponsione di un indennizzo a favore degli investitori qualora risulti l’inadempimento degli intermediari; l’indennizzo deve essere corrisposto a seguito dell’accertamento dell’inadempimento dell’intermediario da parte della Consob. In ogni caso l’investitore può agire in giudizio per il riconoscimento del maggior danno, ulteriore, all’indennizzo già riconosciuto.